FAQ

La procedura di conciliazione può essere condotta in tutte le controversie di diritto civile. Nei nostri settori specifici, in particolare nel diritto della concorrenza, dei marchi, dei disegni e dei modelli e nel diritto d’autore, è particolarmente preziosa, poiché qui si tratta spesso di questioni di applicazione della legge e solo raramente di fatti controversi sui quali è necessario assumere prove. 

No. È possibile rappresentare se stessi nella procedura di conciliazione. I consulenti in materia di brevetti possono rappresentare da soli i propri clienti nelle procedure di conciliazione, poiché – a differenza di quanto avviene nei tribunali distrettuali – non vi è alcun obbligo di essere rappresentati da un avvocato.

Presentando una richiesta scritta all’ufficio di conciliazione. Per ulteriori dettagli, consultare il nostro regolamento di conciliazione. Per riassumere i punti più importanti: La procedura non è strettamente formalizzata come una causa legale, ma è sostanzialmente sufficiente che sia chiaro cosa si chiede e su quali basi. Potete utilizzare il nostro modello di domanda. 

La tassa da pagare è composta da quattro componenti: Una tassa di deposito, una tassa di preparazione, una tassa legata al tempo e una tassa di liquidazione. Per informazioni dettagliate, si rimanda alle “Regole sui costi“, disponibili per il download nella sezioneRisorse“. Saremo lieti di rispondere a ulteriori domande via e-mail o telefono. Si prega di utilizzare il modulo di contatto sulla nostra pagina di contatto. 

La prescrizione può essere sospesa da una procedura di conciliazione allo stesso modo della presentazione di una causa (§ 204 comma 1 numero 4 BGB: “La prescrizione è sospesa dall’avvio della notifica di una domanda, con la quale si fa valere il diritto, a un organo di risoluzione delle controversie statale o riconosciuto dallo Stato“). 

In linea di principio, i lavori si svolgeranno in tedesco. Se entrambe le parti sono d’accordo, il procedimento o l’udienza possono essere condotti anche in inglese o in italiano. 

Le transazioni concluse davanti all’ufficio di conciliazione possono essere eseguite ai sensi dell’articolo 794, paragrafo 1, numero 1 del Codice di procedura civile tedesco (“L’esecuzione ha luogo anche dalle transazioni concluse tra le parti o tra una parte e un terzo allo scopo di risolvere la controversia nella sua interezza o per quanto riguarda una parte dell’oggetto della controversia davanti a un tribunale tedesco o davanti a un ufficio di conciliazione istituito o riconosciuto dall’amministrazione giudiziaria statale“). Ai sensi dell’articolo 797a del Codice di procedura civile, la clausola esecutiva viene emessa dal cancelliere del Tribunale di Francoforte sul Meno